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Nuovo codice degli appalti – riforma “quasi” vicina alle piccole imprese

Il nuovo codice degli appalti è oggi realtà. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in data 3 marzo scorso in esame preliminare il nuovo testo del decreto legislativo unico che recependo le direttive europee sugli appalti ha riordinato la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il provvedimento sarà ora trasmesso alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato per il parere (che dovrà essere reso entro 20 giorni) ed alle competenti Commissioni parlamentari (che avranno 30 giorni per l’espressione del parere).
Siamo inoltre in presenza di una disciplina autoapplicativa che non prevede un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture.
Le linee guida:
• contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari;
• avranno valore di atto di indirizzo generale;
• consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema.
Anaepa/Confartigianato ha dato un giudizio parzialmente positivo alla riforma che ha un occhio di riguardo verso le piccole imprese in quanto mirata alla semplificazione delle procedure riducendo ad un terzo gli articoli, oggi solo 227.
Riportiamo i primi rilievi come indicati dalla Confederazione:
 
SOA – è venuto meno l’innalzamento della soglia delle certificazioni SOA, precedentemente indicato in 1 milione di euro e che viene ricondotto ai 150 mila euro della vecchia soglia. Il mancato aumento della soglia rimarrà come il segno di una occasione mancata per favorire le micro e piccole imprese nella partecipazione agli appalti.
 
SUBAPPALTO – è stato eliminato l’obbligo di nominare la terna nel sottosoglia ed è prevista una formulazione relativa al pagamento diretto dei subappaltatori che appare positiva:
“12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) sempre, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) su richiesta del subappaltatore, anche se non motivata dall’inadempimento da parte dell’appaltatore.
 
APPALTI KM 0 – viene di fatto tradito il principio, contenuto nella legge delega, di privilegiare le imprese a Km zero puntando sulle aziende di prossimità rispetto al luogo di esecuzione. La misura appare contenuta in modo sfumato nel nuovo art. 95 sui criteri di aggiudicazione al comma 13, con il limite dell’eccessiva discrezionalità che viene concessa alla Stazione Appaltante:
“13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.”
Il limite è l’eccessiva discrezionalità nel riconoscere tale criterio che viene concessa all’Amministrazione aggiudicatrice.
 
CRITERIO DELL’OFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – in merito alla scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che coniuga offerta economica e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene oggi il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.
 
RIVISITAZIONE DEL GENERAL CONTRACTOR E ALBI PER DIRETTORI LAVORI E COLLAUDATORI – L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. È vietato per il general contractor esercitare il ruolo di direttore dei lavori. È eliminata la possibilità di ricorrere alla procedura ristretta e a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il preliminare.
 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – viene creato presso il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le modalità di iscrizione all’albo e di nomina. Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.
 
RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito speciale in camera di consiglio del Tar. In particolare si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi. L’omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.
Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali:
• l’accordo bonario, (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni);
• l’arbitrato (prevedendo il solo ricorso all’arbitrato amministrato);
• l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali);
• la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni);
• il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante, al fine di giungere, nella fase dell’esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell’ANAC.
 
SUDDIVISIONE LOTTI – il testo è stato ricondotto allo spirito originario della direttiva:
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq). Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.”
 
In allegato per opportuna visione le slide prodotte dal nostro sistema nazionale e il testo del provvedimento in esame.
 
Testo nuovo codice appalti »
 
Slide soggetti aggregatori anaepa »
 
Slide riforma appalti »

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