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CIRCE – Nuove FAQ a cura della regione del Veneto

La regione del Veneto – ufficio energia – ha pubblicato sul sito – https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/faq.php – le FAQ sul “sistema operativo” Circe che per Vs. comodità, riportiamo in calce alla presente calce, suddivise per i seguenti settori:
• Domande/risposte su: accreditamento (5 domande)
• Domande/risposte su: compilazione libretto (23 domande)
• Domande/risposte su: normativa ispezioni (3 domande)
• Domande/risposte su: rapporti di controllo (9 domande)
• Domande/risposte su: riferimento su normativa (3 domande)
 
Sempre l’ufficio regionale ha poi pubblicato una statistica –  https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/stats.php –  sui libretti fin qui caricati nel sistema Circe.
 
Il dato complessivo vede caricati n. 61055 libretti di cui 11826 in capo alla ns. provincia che vale il 19% sul dato complessivo.

 

Ricordiamo che la vice presidenza della categoria unitamente ad alcuni delegati ed alla scrivente, si sono resi disponibili a partecipare, se invitati,  ad incontri di natura sindacale/tecnica promossi dalle Associazioni mandamentali

 

DOMANDE/RISPOSTE – AGGIORNAMENTO 27 APRILE 2015

Accreditamento

D.  E’ possibile modificare l’utente (associato ad una ditta) che ha i privilegi di accreditamento ed eventuale cancellazione degli altri utenti registrati alla stessa ditta?

R. No. Non è possibile riassegnare i permessi di accreditamento da un utente ad un altro. Accedendo con l’utente amministratore si potranno attivare e disattivare tutti gli utenti collegati alla ditta, come spiegato da pagina 20 del manuale.

D. E’ possibile modificare la mail di accesso dell’utente?

R. No, non è possibile. Questo non crea problemi perchè viene utilizzata solo per il riconoscimento della Persona Fisica. Tutte le eventuali comunicazioni vengono inviate alla casella PEC dell’Azienda.

D. E’ possibile modificare la mail di login oltre che alla password ?

R. No, la mail indicata non può essere modificata in quanto una volta digitata diventa la User per accedere al portale

D. Perche’ le credenziali di accesso a CIRCE non vengono accettate accedendo dal cellulare e/o dal tablet mentre riesco dal pc?

R. Nell’inserimento delle credenziali tramite smartphone o tablet bisogna fare attenzione ad eliminare il carattere maiuscolo che normalmente si sostituisce automaticamente nella prima lettera del nome.

D. Se si è dimenticato di prendere nota del codice della ditta, è possibile recuperarlo ?

R. Si, il codice ditta è visualizzabile nella pagina “gestione utenti” della ditta, come spiegato da pagina 19 del manuale

 

Compilazione Libretto

D. Nel momento in cui un inquilino lasci l’unità abitativa e ne subentra un altro occorre inserire un nuovo libretto per lo stesso impianto ?

R. No è sufficiente aggiornare i dati del responsabile d’impianto nel punto 1.6 della scheda 1 prestando attenzione al fatto che una volta effettuato l’aggiornamento dei dati, il codice chiave viene automaticamente rigenerato

D. Caldaia a pellet, a legna o ad altro biocombustibile collegata all’impianto di riscaldamento, dove è presente anche una caldaia a gas come si compila il Libretto di impianto?

R. Come indicato nelle istruzioni del Libretto di impianto approvato con D.G.R.V. 1363/2014 trattandosi di unico impianto con unico circuito di distribuzione, tutti i generatori ad esso collegati fanno parte dell’impianto e quindi il Libretto di impianto è unico

D. Chi redige il Libretto di Impianto ?

R. Il libretto è compilato on-line, utilizzando il sistema CIRCE, dall?installatore o dal manutentore o dal Terzo responsabile

D. Come Responsabile dell’impianto posso accedere ai dati del mio libretto ?

Per visualizzare e stampare il proprio Libretto di impianto ed i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica è necessario essere in possesso del codice catasto e del codice chiave che identificano il proprio Libretto. I suddetti codici rilasciati entrambi all’ installatore o al manutentore nella fase di registrazione dell ‘impianto in CIRCE sono riportati nella prima scheda identificativa dell’ impianto e devono essere comunicati al Responsabile dell’ impianto. Per accedere cliccare al seguente indirizzo : https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/consultazione_anonima.php

D. Come si prende in carico il libretto di un cliente già registrato da altro manutentore?

 

R. Basta ricercare il libretto con l’apposta funzione “Cerca” mediante il codice catasto e il codice chiave che il manutentore dovrà aver rilasciato all’utente . Fatta questa operazione il libretto rientrerà automanticamente nei libretti di sua competenza togliendola al precedente manutentore e generando un nuovo codice chiave che dovrà fornire nuovamente al cliente .

D. Devo inserire un nuovo libretto, ma il programma segnala che per quell’indirizzo è già presente un libretto che io non ho inserito. Cosa posso fare?

R. Il messaggio è semplicemente una segnalazione che avvisa l’utente di un possibile libretto già inserito per il medesimo o simile indirizzo , anche se inserito da altre ditte: questo al fine di evitare il più possibile libretti “doppi” . Se ritiene che il libretto in oggetto non corrisponde al libretto segnalato perchè per esempio relativo ad altro interno, può continuare con la compilazione del libretto semplicemente agendo sul pulsante “Avanti” che troverà in basso a destra.

D. E’ possibile salvare la compilazione delle singole schede di un libretto d’impianto?

R. Ogni volta che si inizia la compilazione di una singola scheda l’operazione va portata a termine premendo il tasto salva. E’ possibile implementare le varie schede all’interno di un libretto anche in momenti diversi

D. Ho dei libretti già compilati nel mio database: è possibile trasferirli nel portale CIRCE?

R. Esiste la possibilità di importare i libretti mediante la funzione Importa XML la quale necessita pero’ di un dato strutturato secondo le specifiche individuate da Regione del Veneto. Le specifiche sono disponibili al seguente indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2595371 nella sezione che riporta il titolo “AVVISO RIVOLTO ALLE CASE PRODUTTRICI DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”

D. Ho inserito due volte lo stesso libretto, e’ possibile eliminarlo ?

R. No, l’eliminazione non e’ permessa, e’ comunque possibile recuperare uno dei libretti modificandone il contenuto.

D. Ho inserito due volte, erroneamente, la verifica al punto 11.1.1. Posso eliminarla?

R. Per eliminare una verifica e’ sufficiente visualizzare l’elenco delle verifiche associate al generatore e cliccare sul pulsante “Elimina” posto nell’angolo in alto a destra di ogni verifica.

D. Ho un gruppo termico composto da più moduli, come devo inserire i dati in CIRCE ?

R. Se con gruppo termico a n. moduli si intende una batteria di n. generatori che funzionano in cascata, ossia partono in successione man mano che viene richiesta potenza per l’impianto si devono inserire n.generatori nella sezione 4 indicando la potenza di ogni singolo modulo o generatore e ad ogni generatore devono essere associate le singole analisi ed i relativi RCEE. Se invece si intende un generatore con n. bruciatori la potenza utile dell’impianto in scheda 1 sarà la complessiva somma dei quattro generatori e alla stessa maniera l’RCEE dovrà essere compilato con la misura alla massima potenza con gli n. bruciatori accesi.

D. Il responsabile dell’impianto e’ una ditta: non avendo codice fiscale ma partita IVA come posso inserirla?

R. Il responsabile di impianto è sempre una persona fisica, cognome e nome, dotata di codice fiscale, poi se rappresenta legalmente una Ditta deve essere indicata anche la ragione sociale e P. I.V.A.

D. Il libretto è obbligatorio ?

R. Il libretto è obbligatorio per legge nazionale, D.P.R. 74/2013.

D. L’installatore ha l’obbligo di proseguire con la compilazione del libretto in tutte le sue schede, ovvero trattamento acqua, nomina terzo responsabile, generatori, sistemi di regolazione?

R. Il Libretto di impianto va compilato in tutte le schede che riguardano l’impianto, infatti il Responsabile può vedere e stampare il suo libretto utilizzando i codici relativi e metterlo a disposizione dell’ispettore; la scheda 3 ad esempio va ovviamente compilata solo se si rientra nel caso di nomina di Terzo Responsabile; la scheda 11.0.1 / 2 / 3 / 4, a seconda del tipo di impianto, ad esempio va sempre compilata, l’obbligo discende dall’ art. 7 del D.P.R. 74/2013 e dalla D.G.R.V. 1363/2014.

D. La firma dell’utente, come deve essere eseguita? È sufficiente scrivere solo cognome e nome?

R. Come specificato nelle istruzioni del Libretto di impianto approvato con D.G.R.V. 1363/2014, nella compilazione delle varie schede e del RCEE nel sistema CIRCE devono essere indicati, ove richiesti, cognome e nome del Responsabile dell’impianto.

D. La firma della ditta esecutrice, come deve essere? Digitale elettronica o è sufficiente scrivere cognome e nome?

R. Come specificato nelle istruzioni del Libretto di impianto approvato con D.G.R.V. 1363/2014, nella compilazione delle varie schede e del RCEE nel sistema CIRCE deve essere indicato, ove richiesto, cognome e nome dell’operatore, non sono previste attualmente firme digitali o elettroniche.

D. Nella sezione GENERATORI come compilo il campo data quando la caldaia e’ molto vecchia e come dato da inserire ho solo l’anno?

R. La data completa di installazione e’ indispensabile per poter stabilire il rendimento minimo di legge, per quanto disposto dall’ allegato B del D.P.R. 74/2013 quindi deve essere una data verosimile, che in sede di ispezione verra’ verificata.

D. Ogni quanto deve essere aggiornato il libretto ?

R. Il libretto deve essere aggiornato ogni volta che si interviene sull’ impianto termico che è registrato nel libretto medesimo, ad esempio manutenzione, sostituzione componenti, cambio Terzo responsabile ecc.

D. Per scaldabagno / scaldaacqua di qualsiasi potenza è necessario il Libretto di impianto?

R. Per quanto definito dall’art.2, comma 1, lettera l-tricies del D.Lgs.192/2005, gli impianti per la sola produzione di acqua calda per uso igienico sanitario di qualsiasi potenza non sono impianti termici e quindi non sono soggetti al D.P.R. 74/2013 e pertanto per tali apparecchi non è necessario il Libretto di impianto, sono però soggetti alla normativa sulla sicurezza degli impianti.

D. Per stufa a pellet, a legna o ad altro biocombustibile, non collegata all’impianto di riscaldamento (singola con funzionamento diretto ad aria) è necessario il Libretto di impianto?

R. Per quanto definito dall?art.2, comma 1, lettera l-tricies del D.Lgs.192/2005, gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW; in questo caso tali apparecchi devono essere registrati in un solo libretto, sezione 4.8, con indicazione nella scheda 11.0.1 a cura dell?installatore/manutentore, delle manutenzioni periodiche di cui necessitano.

D. Quando sostituiamo un componente della caldaia (es.scheda, ventilatore, etc.), deve essere indicato nella sezione 4.1, paragrafo “sostituzioni componenti”?

R. No, nella sezione 4.1 vanno registrati i dati del Gruppo Termico, la data di dismissione ed i dati relativi alla sostituzione dell’intero Gruppo Termico.

D. Se nell’unità immobiliare / appartamento vi sono diverse stufe a gas, con potenza utile nominale complessiva pari o superiore a 10 kW, è obbligatoria l’analisi di combustione per ogni stufetta?

R. Il Ministero dello Sviluppo Economico non ha finora emanato formali disposizioni in merito al controllo di efficienza energetica di singoli apparecchi, qualora la loro potenza utile complessiva sia pari o superiore a 10 kW; quindi in questo caso va applicata la normativa vigente, per quanto consentito dalla disponibilità di normativa tecnica UNI di riferimento.

D. Stufa a gas / termostufe con potenza inferiore ai 10 kW:

R. Per quanto definito dall’art.2, comma 1, lettera l-tricies del D.Lgs.192/2005, gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW; in questo caso e se la potenza nominale al focolare è inferiore a 10kW, tali apparecchi devono essere registrati in un solo libretto, sezione 4.8, con indicazione nella scheda 11.0.1 a cura dell’installatore/manutentore, delle manutenzioni periodiche di cui necessitano

 

Normativa- ispezioni

D. L’analisi dei fumi deve essere eseguita sempre in corrispondenza della pulizia ordinaria/manutenzione?

R. Come stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 74/2013, il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto, quindi non solo “analisi dei fumi”, deve essere effettuato in occasione di ogni manutenzione ordinaria, ma anche nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013.

D. La pulizia/manutenzione può essere indicata dal manutentore o dal costruttore con cadenza annuale?

R. L’art. 7 del D.P.R. 74/2013 obbliga gli installatori/manutentori ad indicare al committente o utente in forma scritta le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto e la loro periodicità; tali indicazioni devono essere riportate nel Libretto di impianto approvato con D.G.R.V. 1363/2014, compilando, a seconda della tipologia di impianto, le rispettive schede 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4.

D. Posto che il Catasto sia accessibile alle Autorità Competenti, come è possibile avere trasparenza sul fatto che le verifiche vengano svolte secondo le priorità dell’ art. 14?

R. Le Autorità competenti danno attuazione alla funzione delegata secondo le regole stabilite dallo Stato e dalla Regione.

 

Rapporti di controllo

D. Bollino calore pulito, attualmente in Veneto è previsto?

R. Come stabilito dall’art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 74/2013, le Regioni possono assicurare la copertura dei costi per la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e per le ispezioni sugli impianti medesimi, mediante la corresponsione di un contributo a carico dei Responsabili degli impianti, la qual cosa deve essere stabilita con legge regionale e pertanto approvata dal Consiglio Regionale. Ad oggi non è stata emanata specifica normativa e pertanto il contributo regionale in argomento attualmente in Veneto non è previsto.

D. Bollino calore pulito, attualmente in Veneto è previsto?

R. Come stabilito dall’art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 74/2013, le Regioni possono assicurare la copertura dei costi per la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e per le ispezioni sugli impianti medesimi, mediante la corresponsione di un contributo a carico dei Responsabili degli impianti, la qual cosa deve essere stabilita con legge regionale e pertanto approvata dal Consiglio Regionale. Ad oggi non è stata emanata specifica normativa e pertanto il contributo regionale in argomento attualmente in Veneto non è previsto.

D. Ho l’obbligo di spedire una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica?

R. No, il rapporto di controllo di efficienza energetica va solo registrato in CIRCE dopo aver registrato il relativo Libretto di impianto.

D. Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica – RCEE – deve essere sempre compilato in triplice copia?

R. Non è previsto un numero minimo di copie: il RCEE deve essere rilasciato al Responsabile dell?impianto e trasmesso all’Autorità competente, con la cadenza stabilita dall?Allegato A del D.P.R. 74/2013, solamente utilizzando il sistema informatizzato CIRCE; non è vietato inserire in CIRCE tutti i RCEE emessi per l’impianto che vengono conservati per sempre nel sistema CIRCE e da tale sistema stampati all’occorrenza.

D. Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica deve essere consegnato al Responsabile dell’impianto in originale, oppure il file in formato PDF può essere inviato successivamente con e-mail?

R. Come stabilito dall’art. 8, comma 5 del D.P.R. 74/2013, al termine delle operazioni di controllo l’operatore che le ha effettuate deve redigere, firmare e rilasciare una copia del RCEE al Responsabile dell’impianto, il quale così prende atto degli esiti del controllo, firmandolo e conservandolo.

D. La copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energica non deve essere inviata all’ente Regione del Veneto?

R. Il RCEE deve essere trasmesso all’Autorità competente, con la cadenza stabilita dall’Allegato A del D.P.R. 74/2013, utilizzando solamente il sistema informatizzato CIRCE, sistema realizzato e gestito dalla Regione del Veneto, consultabile dalla Regione stessa e dagli Enti delegati ai controlli

D. La stampa dei dati dell’analizzatore di fumi dev’essere consegnata all’utente ed all’ente Regione del Veneto? Ed una copia la conserva la ditta incaricata?

R. La normativa vigente non dispone in merito, quindi il documento ufficiale che attesta il controllo è il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, compilato in tutte le sue parti, compresi i dati relativi all’analisi di combustione; non è prevista la consegna della stampa dei dati dell’analizzatore.

D. Per caldaia a pellet, a legna o ad altro biocombustibile è obbligatorio il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica – RCEE – ?

R. Per quanto disposto dal D.M. 10 febbraio 2014, gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, come le stufe a pellet, legna o ad altro biocombustibile, sono per ora esclusi dal controllo di efficienza energetica in quanto non è stata ancora emanata la norma UNI di riferimento.

D. Quando sostituiamo un componente, che in modo significativo potrebbe modificare i valori della combustione (es. valvola gas ventilatore, scheda), dobbiamo eseguire anche l’analisi di combustione?

R. L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2013 individua i casi particolari al verificarsi dei quali si deve eseguire il controllo di efficenza energetica dell’impianto, quindi non solamente “l’analisi di combustione.

 

Riferimenti su normativa

D. Attualmente è previsto nella Regione del Veneto il pagamento del cosiddetto Bollino caldaia o Bollino Verde ?

R. Come stabilito dall’art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 74/2013, le Regioni possono assicurare la copertura dei costi per la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e per le ispezioni sugli impianti medesimi, mediante la corresponsione di un contributo a carico dei Responsabili degli impianti, la qual cosa deve essere stabilita con legge regionale e pertanto approvata dal Consiglio Regionale. Ad oggi non è stata emanata specifica normativa e pertanto il contributo regionale in argomento attualmente in Veneto non è previsto.

D. Chi ha l’obbligo di redigere il libretto per le parti riguardanti l’installatore nel caso si tratti di impianti esistenti?

R. Il Responsabile dell’impianto deve provvedere affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato; per gli impianti esistenti e per i componenti già installati provvede il manutentore al primo controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto a partire dal 15 ottobre 2014, ma può averlo fatto anche prima. Nelle istruzioni per la compilazione del Libretto vi sono indicazioni specifiche per le singole schede/sezioni.

D. Il Libretto di impianto può essere inviato al cliente a mezzo e-mail, quindi non stampato e consegnato in forma cartacea nel momento in cui si esegue l’intervento?

R. Il Libretto di impianto registrato in CIRCE è visibile e stampabile da chi è in possesso dei codici catasto e chiave, quindi certamente dal Responsabile dell’impianto; per gli utenti dotati di mezzi informatici è sufficiente che l’installatore o manutentore consegni loro i codici dell’impianto.

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