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Gite scolastiche – nuove disposizioni del MIUR (Ministero dell’Istruzioni) – problema controlli da parte della Polizia Stradale

Si informa che sulla scorta degli ultimi gravi incidenti che hanno coinvolto bus con studenti in viaggio d’istruzione, il Ministero dell’Istruzione, con nota 674 del 3 febbraio 2016 (in allegato), ha comunicato ai direttori generali e dirigenti scolastici delle informazioni utili all’organizzazione in sicurezza delle trasferte scolastiche. Dette informazioni, riassunte in un vademecum elaborato dalla Polizia stradale, riguardano informazioni basilari sulla scelta e la regolarità delle imprese di trasporto, sull’idoneità del conducente, sui veicoli. Il documento realizzato dalla Polizia stradale nell’ambito del protocollo d’intesa firmato da Miur e Ministero dell’Interno il 5 gennaio 2015 ricorda che in ogni momento di un viaggio, qualora veicolo e conducente non dovessero rispondere ai requisiti del vademecum stesso, sarà opportuno rivolgersi agli uffici territoriali della Polizia.
 
Per quanto sopra riportato è evidente:
 
• che il Ministero sembra essersi dimenticato che le imprese del settore sono già ben “schedate” nel Registro nazionale degli esercenti del trasporto con requisiti di norma europea e che gli automezzi sono verificati molto severamente dalla Motorizzazione civile;
 
• che ai professori/docenti accompagnatori è stata attribuita una responsabilità che non possono assumersi in prima persona perché non hanno le competenze tecniche per farlo;
 
• l’immediata protesta, oltre che i docenti di alcune scuole – delle imprese del settore Bus-Operator tenuto conto che solo nella nostra regione il settore conta circa 537 imprese artigiane con quasi mille gite scolastiche;
 
• il rischio che qualche impresa del settore, dal momento che la circolare ministeriale prevede che i presidi informino la questura delle gite in programma, si trovi prima della partenza della gita, la volante della Polizia Stradale per fare controlli.
 
In considerazione delle innumerevoli e pressanti richieste di chiarimento presentate sia dalle Associazioni di categoria che dagli stessi Uffici scolastici, il Ministero ha, in un secondo momento, pubblicato delle FAQ con sei quesiti ch sostanzialmente riduce e rettifica gli impegni attribuiti a presidi e insegnanti.
In particolare:
• i docenti non avranno alcuna responsabilità sulla condotta del conducente e non dovranno controllare l’idoneità dei veicoli in quanto si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.
• non sarà più obbligatorio per chi dirige la scuola inviare alla sezione polizia stradale del capoluogo di provincia della località̀ in cui avrà̀ inizio il viaggio, una comunicazione con la data di partenza della gita e chiedere l’intervento preventivo.
La comunicazione riguardante le FAQ è stata inviata dal Miur alle sedi competenti con nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016, nota nella quale si informa che per altri quesiti o chiarimenti è possibile in ogni caso rivolgersi all’indirizzo email dgsip.ufficio2@istruzione.it.
 
Viaggi di istruzione
Risposte alle domande piu frequenti sull’organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate in riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016
 
Nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016
 
FAQ
1. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilita ai docenti accompagnatori in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione? — No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.
 
2. I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente? — Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).
 
3. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992? — La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.
 
4. Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale? — No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l’intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi.
 
5. La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno? — No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.

6. Come posso richiedere l’intervento della Polizia stradale? — In caso di necessità l’intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 – 113). La compilazione e l’invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione.
 
Scarica il Vademecum febbraio 2016 »
 
Scarica in PDF Viaggi di istruzione Chiarimenti marzo 2016 »
 
Scarica l’allegato n.1 alla circolare febbraio 2016 »
 
Scarica in PDF la Circolare visite di istrruzione febbraio 2015 »

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