dal 1945 a sostegno degli imprenditori artigiani

Nuovo codice degli appalti – riforma vicina alle piccole imprese

Si informa che dal 12 febbraio scorso è operativa la Legge 11/2016 che delega il Governo a recepire ben tre e direttive europee, fra cui la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che dovrà essere adottata entro il 18 aprile 2016 con decreto legislativo. Dalle ultime novità fornite dal nostro sistema nazionale, sembra che il nuovo codice possa essere presentato in Consiglio dei Ministri tra giovedì e venerdì della corrente settimana con l’intenzione quindi di tener fede all’approvazione entro il 18 aprile p.v. L’articolato riveste particolare interesse per le imprese artigiane del settore delle costruzioni (micro e piccole) in quanto è ispirato al principio dello Small Business Act: “pensare innanzitutto al piccolo” valorizzando il ruolo delle micro e piccole imprese.Giova evidenziare come la Confederazione per valorizzare il ruolo delle micro e piccole imprese è intervenuta con un contributo mirato a risolvere il grave problema dei ritardi di pagamento, a semplificare le norme sulla materia e garantire trasparenza nella filiera degli appalti. Tra le principali novità che accolgono le richieste di Anaepa/Confartigianato Edilizia, si segnalano:
• il dimensionamento degli appalti in lotti di lavorazione o prestazionali. La suddivisione dei contratti in lotti può infatti meglio corrispondere alla capacità produttiva delle piccole imprese per la maggiore corrispondenza al settore di specializzazione. Qualora il contratto non venga suddiviso in lotti di dimensioni più piccole, l’amministrazione aggiudicatrice sarà tenuta da dare motivazione della decisione presa;
• l’esclusione del solo ricorso del criterio del massimo ribasso nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gare ad alta intensità di manodopera e la riduzione degli oneri documentali a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione;
• l’introduzione di criteri premiali per valorizzare, negli appalti sotto soglia, la modalità chilometro zero puntando sulle aziende ‘di prossimità’ rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e che si impegnano ad utilizzare manodopera locale;
• la nuova procedura di gara per le imprese prevede un “documento unico europeo di gara” standard, basato sull’autocertificazione come prova documentale preliminare per dimostrare l’adempimento dei criteri di qualificazione. Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale;
• la previsione formulata dalla Commissione di una riduzione dell’’onere amministrativo per le imprese de 80%.
Il testo contiene inoltre significativi interventi sui margini di operatività delle SOA utilizzo del BIM.
 
Sulle SOA emergono ancora oggi dubbi ed incertezze in quanto non si comprende ancora bene entro quali limiti opereranno, se per i lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro o a un milione di euro. L’ultima bozza, datata 26 febbraio 2016, lascia aperte entrambe le possibilità. Sarà quindi il Consiglio dei Ministri a decidere quando i controlli per l’attestazione delle imprese saranno di competenza delle Soa e quando, per lavori di importo più contenuto, potranno essere effettuati dalle Stazioni Appaltanti.
 
Sul BIM (nel nuovo Codice AppaltiBIM è l’acronimo inglese accettato in tutte lingue di Building Information Modeling traducibile in Modello Dati dell’Edificio – BIM è sia la struttura dati intelligente basata sul modello 3D che il processo che coinvolge la generazione e la gestione di rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali delle costruzioni e dei loro siti), sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiederne l’uso per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni).
 
Altra novità contenuta nel testo è la cancellazione dell’obbligo di non superare il 30% dei lavori in subappalto per chi vince una gara pubblica.
 
Anaepa confida ora nella rapida e definitiva approvazione da parte del Senato con l’augurio che i decreti legislativi di attuazione della delega tengano nel debito conto tutti i criteri introdotti dal Parlamento”.
 

Scarica in PDF la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11_0 »

Share Button

In evidenza

Bando di gara per l’assegnazione degli spazi adibiti a bar/ristorante all’interno del nuovo polo nautico

1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile del Procedimento è il Presidente del Polo Nauti..

ANAP Città Metropolitana di Venezia – premiati trenta nuovi Maestri d’opera e d’esperienza

Sabato 11 novembre 2023 a Caorle in occasione della Festa del socio ANAP sono stati premiati e iscritti all’albo nazionale dei Maestri d..

Pierino Zanchettin rieletto Presidente provinciale di ANAP Città Metropolitana di Venezia

  La Giunta Esecutiva ANAP Città Metropolitana di Venezia, nella riunione del 25 Ottobre 2023, ha rieletto per acclamazione, President..