dal 1945 a sostegno degli imprenditori artigiani

F-gas – esito incontro col Ministero dell’Ambiente

Informiamo che  Confartigianato nazionale Impianti in un recente incontro con il Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto il Regolamento (UE) n. 517/2014, ha trattato l’aggiornamento  alla modifica del DPR n. 43/2012 in materia di f-gas.
 
Vale la pena ricordare che il Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha posto all’evidenza alcune difficoltà operative per le piccole imprese artigiano e il predetto incontro con il Ministero le ha focalizzate.
 
Innanzitutto  l’avvio di una nuova “prassi operativa”, che veda coinvolto il mondo delle imprese che saranno chiamate ad applicare la nuova normativa, contrariamente a quanto viceversa verificatosi con il DPR n. 43/2012 e ciò detto si è passati ad un esame delle criticità principali riscontrate in merito al DPR n.43/2012, ed in particolare:
 
1. Obbligo, per la certificazione delle imprese, di adottare un “Piano della qualità” secondo la norma ISO 10005: si tratta di un evidente caso di “gold plating”, da abrogare. Il Ministero dell’Ambiente promuoverà un’azione in tal senso con ACCREDIA;
 
2. Doppia certificazione, per le imprese individuali: è necessario che i soggetti titolari di impresa individuale si certifichino in forma unitaria, senza dover ripetere lo stesso iter due volte. Il Ministero, pur convenendo sull’opportunità di rimuovere tale doppio onere, ha chiarito come esso si fondi sulla norma europea, che prevede un registro per le imprese ed uno per le persone. Anche in questa ipotesi, ad ogni modo, il Ministero avvierà un’azione con ACCREDIA per uno schema certificativo “ad hoc”;
 
3. Periodicità della sorveglianza: si è evidenziata la necessità di ridurre la frequenza della periodicità della sorveglianza circa il mantenimento dei requisiti per la permanenza nel registro delle persone, portandola da uno ad almeno tre anni. Il Ministero ha chiarito come tale richiesta non è accoglibile in quanto il relativo Regolamento Tecnico di ACCREDIA preveda già la possibilità sia di autodichiarare l’intervento svolto, senza cioè controlli documentali, sia la possibilità di sfruttare un periodo di ulteriori sei mesi nel caso in cui non sia stata svolta alcuna attività nell’anno di riferimento;
 
4. Dichiarazione ex articolo 16 del DPR n. 43/2012 (gas aggiunto, recuperato e/o eliminato dall’apparecchiatura nel corso dell’anno): si tratta di un onere informativo, incombente su numerosissimi soggetti e sanzionato pesantemente, cui si potrebbe molto più agevolmente adempiere controllando le imprese che producono ed immettono sul mercato gli f-gas e non già imponendo tale obbligo alla miriade di impianti che li utilizzano. Il Ministero ha chiarito, tuttavia, che tale adempimento, richiesto dal Regolamento europeo, non è modificabile od eliminabile; verrà avviata comunque una riflessione circa le concrete modalità di attuazione dell’adempimento, rendendolo, ove possibile, più semplice e valutando di escludere dall’obbligo in questione almeno gli impianti di dimensioni minori;
 
5. Restrizioni sul commercio degli f-gas: pur valutando positivamente il fatto che solo imprese certificate possano acquistare i gas fluorurati, contribuendosi, per questa via, a combattere le imprese che operano nell’illegalità ed alimentano quindi la concorrenza sleale nel comparto dell’impiantistica, la Confederazione ha evidenziato la necessità, nella transizione al nuovo Regolamento n. 517, che si normi il periodo transitorio, evitandosi di applicare ante tempus il divieto per taluni settori/apparecchiature che solo a regime rientreranno nel divieto di commercializzazione; il Ministero valuterà quest’aspetto con estrema attenzione;
 
6. Passaggio, dal vecchio al nuovo Regolamento, dall’utilizzo dei “chilogrammi2 di f-gas alle “tonnellate equivalenti di CO2”quale unità di misura per definire il campo di applicazione della normativa: è stata evidenziata la necessità di chiarire meglio le soglie di equivalenza fra vecchio e nuovo Regolamento, per non creare confusione nelle imprese e fra i cittadini. Il Ministero ha chiarito anticipando la messa in linea, sui siti web di riferimento, di un tool informatico ovvero di un programma che consenta in modo agevole e rapido di effettuare la conversione in parola;
 
7. Sanzioni: la Confederazione ha ribadito la necessità di superare l’attuale assetto sanzionatorio che presenta importi elevatissimi sia in valore assoluto sia in relazione all’effettiva gravità (= dannosità ambientale) dell’inadempimento/violazione;  il Ministero ha dichiarato di concordare sulla valutazione ed ha annunciato che l’intero apparato sanzionatorio sarà sicuramente rivisto “al ribasso” e sulla base di un principio di proporzionalità, in occasione dell’emanazione del nuovo DPR. Tale riduzione, inoltre, è stato anticipato, sarà dell’ordine del 50% circa degli importi. Ciò riguarderà anche la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 16 del DPR n. 43/2012 (vedi sopra);
 
8. Si sono infine toccati argomenti diversi quali, fra l’altro: la necessità di garantire il fatto che, come previsto al livello europeo la formazione, per le persone che intendono certificarsi, permanga volontaria anche nel futuro assetto normativo nazionale; il fatto che è necessario avviare campagne informative in favore sia delle imprese, relativamente ai propri obblighi, sia dei cittadini, spesso all’oscuro degli adempimenti inerenti alla normativa f-gas ed alla necessità di utilizzare per attività sugli impianti esclusivamente operatori qualificati. Il Ministero ha dato ampie rassicurazioni in ordine sia alla facoltatività della formazione sia al fatto che verranno avviate a breve campagne informative, ad ampio spettro, sugli f-gas, col supporto di UNIONCAMERE;
 
9. In ordine, infine, ai tempi per l’emanazione del nuovo DPR, essi – secondo il Ministero – sono piuttosto lunghi e laboriosi; l’attività di consultazione delle Associazioni si concluderà ad ogni modo entro la fine del 2015. Il termine, sia pure ordinatorio, per l’emanazione del futuro DPR è fissato al 1° gennaio 2017.
 
Sarà nostra cura fornire aggiornamenti in ordine all’iter di emanazione del futuro DPR.
 
Il Segretario
Dr. Giorgio Minighin
 
Il Vice Presidente
Giorgio Maschera
 
Il  Responsabile Area Categorie
Luciano Tieghi

Share Button

In evidenza

Bando di gara per l’assegnazione degli spazi adibiti a bar/ristorante all’interno del nuovo polo nautico

1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile del Procedimento è il Presidente del Polo Nauti..

ANAP Città Metropolitana di Venezia – premiati trenta nuovi Maestri d’opera e d’esperienza

Sabato 11 novembre 2023 a Caorle in occasione della Festa del socio ANAP sono stati premiati e iscritti all’albo nazionale dei Maestri d..

Pierino Zanchettin rieletto Presidente provinciale di ANAP Città Metropolitana di Venezia

  La Giunta Esecutiva ANAP Città Metropolitana di Venezia, nella riunione del 25 Ottobre 2023, ha rieletto per acclamazione, President..