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Invio risposte della regione del Veneto alle domande espresse dalla categoria su CIRCE

Con riferimento a quanto concordato nel corso del Consiglio dei delegati provinciali della categoria installatori impianti del mese scorso, la scrivente si è attivata nelle sedi opportune al fine di ottenere chiarimenti sia sulle domande poste dalla categoria in ordine all’inserimento dei dati nel catasto impianti Circe che sull’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
 
Di seguito quanto appreso:
 
DOMANDA SU LIBRETTI DI IMPIANTI GIA’ ESISTENTI
 
Chi ha l’obbligo di redigere il libretto per le parti riguardanti l’installatore nel caso di impianti già esistenti ?
 
RISPOSTA Il Responsabile dell’impianto deve provvedere affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato; per gli impianti esistenti e per i componenti già installati provvede il manutentore al primo controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto a partire dal 15 ottobre 2014, ma può farlo anche prima. Nelle istruzioni per la compilazione del Libretto vi sono indicazioni specifiche per le singole schede/sezioni.
 
DOMANDA SU ISPEZIONI
 
I criteri, le priorità e le frequenze delle ispezioni sugli impianti termici indicati dal Regolamento sono ripresi dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013. In particolare sono da sottoporre ad ispezione gli impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità Competente (Provincia/Comune), entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica. Se i rapporti però vengono inviati al Catasto in Regione come può essere gestito l’invio all’Autorità Competente? Crediamo possa esserci un errore nella D.G.R.V. all’art. 14 visto che l’art. 8 del D.P.R. 74/2014 parla di indirizzo indicato dalla Regione e l’art. 9 parla di “impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità“. Oppure la D.G.R.V. intende che la Regione è anche essa Autorità Competente?
 
RISPOSTA Nessun errore all’art. 14 delle disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013: al Catasto Regionale accedono anche le Autorità Competenti, limitatamente alla loro  Competenza territoriale e possono procedere all’accertamento dei Rapporti di Controllo trasmessi.
 
DOMANDA SU TRASPARENZA PRIORITA’ VERIFICHE
 
Posto che il Catasto sia accessibile alle Autorità Competenti, come è possibile avere trasparenza sul fatto che le verifiche vengano svolte secondo le priorità dell’art. 14?
 
RISPOSTA Le Autorità Competenti danno attuazione alla funzione delegata secondo le regole stabilite dalla Regione.
 
DOMANDA SU TRASMISSIONE RAPPORTI
 
Sino all’attivazione del Catasto come è possibile dire quali siano gli impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità Competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo?
 
RISPOSTA A partire da gennaio 2015 il Catasto verrà implementato ed a fine anno conterrà le necessarie informazioni per poter procedere agli accertamenti / ispezioni. Nel transitorio, inevitabile, si possono fare ispezioni ovunque, non è vietato ispezionare anche chi ha inviato il Rapporto di Controllo
 
DOMANDA RICHIESTA INTERPRETAZIONE DEFINIZIONI
 
D.Lgs. 192/2005 art.2, comma 2 l-tricies “impianto termico”: “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
 
In questa formula non è chiaro come possano essere ritenuti gli apparecchi individuali di raffrescamento (i.e. split). Parere dello scrivente è che non debbano intendersi impianti termici vista l’esplicita inclusione degli impianti individuali di riscaldamento, come fosse implicita altrimenti l’esclusione di tutti gli apparecchi ed impianti individuali.
 
RISPOSTA Gli split sono impianti termici fino a modifica dell’art. 2, comma 2 l-tricies.
 
DOMANDA COSTI E BOLLINI
 
Iil D.P.R. 74/2013 art. 10, comma 3, lett. c) prevede la possibilità per le Regioni di stabilire un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio Regionale, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi. Lo scrivente ritiene che solo la Regione possa stabilire un contributo e quindi qualsiasi forma di maggiore costo richiesta dall’Autorità Competente sia da considerarsi illegittima. RISPOSTA  La questione della legittimità o meno dei “Bollini”, attualmente in essere, la può definire con certezza solamente un procedimento giudiziario; dal 12 luglio 2013 è vigente il D.P.R. 74 che all’art. 10 consente alle Regioni di disciplinare alcuni aspetti; la D.G.R.V. 1363/2014 al p.to 5 stabilisce di “rinviare a successivo provvedimento l’eventuale proposta” dell’applicazione del contributo, che in ogni caso dovrà essere approvato con legge dal Consiglio Regionale.
 
DOMANDA SU IMPIANTI SENZA NORMA UNI PER IL CONTROLLO ENERGETICO
 
Manca il rinvio e l’esenzione dell’invio del Rapporto per quegli impianti (i.e. impianti di raffrescamento a pompa di calore) che non hanno una norma UNI per valutare l’efficienza.
 
RISPOSTA La Deliberazione 1363/2014 non tratta la questione evidenziata quindi non si è perso nulla; i nuovi Rapporti di controllo Tipo 1, 2, 3, 4 entrano in uso obbligatorio dal 15 ottobre 2014; è il Ministero dello Sviluppo Economico che deve fornire tempestive indicazioni in merito e non la Regione.
 
DOMANDA SU CASO PRATICO
 
Il Bruciatorista che esegue la manutenzione della caldaia: deve compilare il nuovo libretto solo nella parte riguardante la caldaia o anche per quelle riguardanti ad esempio la stufa a biomassa, il condizionatore o altri impianti presenti?
 
RISPOSTA La Deliberazione 1363/2014 ha approvato in Allegato A il Libretto di impianto vers.1.1 e nelle istruzioni per la sua compilazione è precisato il numero dei Libretti che sono necessari per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Il bruciatorista se ha i requisiti di legge per provvedere alla manutenzione anche degli altri impianti presenti e se incaricato dal Responsabile d’impianto, può compilare gli altri Libretti.
 
DOMANDA SU NUMERO CATASTO IMPIANTI
 
Sarà legato al numero civico? Vi sono numeri civici che contemplano più impianti, oppure sarà legato al PDR? Dove non esiste il PDR?
 
RISPOSTA Il numero del Catasto impianti sarà generato dal sistema telematico e legato al codice ISTAT del Comune nel quale è installato l’impianto; il codice PDR, solamente se esistente, dovrà essere indicato nella scheda 1 identificativa dell’impianto.
 
DOMANDA SU IMPIANTI P>350 Kw
 
Negli impianti con più di 350 kW di potenza: dovrà essere eseguita comunque la doppia analisi di combustione annuale o cambia qualcosa in merito a questo?
 
RISPOSTA La doppia analisi annuale di combustione dovrà essere eseguita secondo la normativa vigente, finora nulla è cambiato in merito.
 
DOMANDA SU ADOZIONE NUOVI LIBRETTI
 
Libretti compilati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2014: si può prevedere un tempo congruo per il loro inserimento nel catasto elettronico, una volta attivato, ad esempio entro fine 2015?
 
RISPOSTA I Libretti compilati prima dell’attivazione del Catasto degli impianti termici dovranno essere ivi inseriti in occasione della successiva manutenzione nel corso del 2015.
 
DOMANDA SU POMPA DI CALORE
 
Pompa di calore installata con gruppo frigo con distinti circuiti: il manutentore chiede se è necessario compilare un unico libretto oppure due.
 
RISPOSTA Se i due circuiti sono alimentati da un gruppo frigo, va compilato un libretto.
 
DOMANDA SU POMP DI CALORE 2
 
Le pompe di calore: ai sensi del Decreto 10 febbraio 2014 sono escluse dai controlli di efficienza energetica, ma rientrano nel libretto? I gruppi frigo che possono essere convertiti in pompe di calore come vengono considerati?
 
RISPOSTA Agli impianti termici per la climatizzazione, alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni del comma 2, art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014, pertanto la pompa di calore, che non è alimentata esclusivamente con fonti rinnovabili, non è esclusa dai controlli di efficienza energetica, analogamente i gruppi frigo convertiti in pompe di calore e deve essere compilato per entrambi il Libretto.
 
DOMANDA  POMPA DI CALORE  3
 
Nella scheda 11.1.2 pompe di calore (sono impianti a fonti energetiche rinnovabili, non rientrano tra quelli per i quali è necessaria la verifica di efficienza energetica? se invece serve, manca lo spazio per le norme tecniche di riferimento…)
 
RISPOSTA Come ben noto ai tecnici le pompe di calore non sono impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, quindi rientrano tra quelli per i quali è necessaria la verifica di efficienza energetica; la scheda 11.1.2 è identica, a parte la numerazione, alla scheda 11.2 contenuta nel Libretto Ministeriale approvato con D.M. 10 febbraio 2014, nemmeno le successive .3 e .4 riportano riferimenti a norme UNI, quindi vale quanto indicato al p.to 1);
 
DOMANDA SU COPIA CARTACEA
 
 Quando verrà avviato il catasto elettronico: dovrà essere consegnato al cliente anche il libretto in forma cartacea?
 
RISPOSTA  Il Libretto cartaceo deve essere consegnato al Responsabile dell’impianto e da costui conservato e messo a disposizione dell’ispettore in caso di ispezione
 
DOMANDA  SU ACCATASTAMENTO A CURA MANUTENTORE
 
Nel caso in cui sia presente in Circe un impianto accatastato da un manutentore (potrebbe essere anche un installatore se impianto nuovo), successivamente interviene un altro installatore ad esempio per sostituire un componente per il quale è necessario aggiornare il libretto, quest’ultimo troverà le credenziali (chiave di accesso e numero catasto) nel libretto per poter registrare l’intervento in Circe. Se successivamente dovrà intervenire il manutentore per gli interventi programmati, la successiva registrazione non avverrà più con le credenziali iniziali, ma dovrà avere la nuova chiave di accesso generata dall’installatore…è possibile semplificare questa modalità.
 
RISPOSTA Negativo, ma non si coglie quale sia il problema: il manutentore è unico, Non è possibile che su un unico impianto ci siamo più ditte che fanno la manutenzione ai fini del D.P.R. 74/2013, anche la disciplina del Terzo responsabile lo esclude. Per ulteriore conferma si evidenzia che il D.P.R. 74/2013 art. 7 stabilisce che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto, quindi dell’impianto descritto nel Libretto di impianto, devono essere eseguite da ditta abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Nella Visura della Camera di Commercio è riportata l’abilitazione ai sensi del D.M.37/2008 art. 1, comma 2, ad esempio per lett. c) o lettera e), tali abilitazioni consentono alla Ditta l’esercizio di tutte le attività sugli impianti seguenti:
 
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 
Quindi la ditta che possiede i requisiti di cui alla lettera c) o e) dell’art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 è abilitata ad operare su tali tipologie di impianti.
 
DOMANDA SU FRAMMENTAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTO
 
Nel caso di frammentazione delle manutenzioni in un impianto è prevedibile la generazione di più chiavi per lo stesso impianto, in modo che ognuno possa registrare in Circe la sua parte.
 
RISPOSTA Negativo, vedi sopra.
 
DOMANDA SU IMPIANTI SEPARATI
 
Nel caso di un termocamino installato da un’impresa e di una caldaia installata da un’altra impresa che provvedono a riscaldare acqua, tramite circuiti separati afferenti ad un accumulo termico con scambiatori separati, si possono considerare come due impianti separati, pertanto possono essere registrati dai rispettivi installatori.
 
RISPOSTA Se l’impianto in esame scalda l’acqua solamente per uso sanitario e non è al servizio del riscaldamento ambienti, non è impianto termico ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art. 2, comma 1, lett. l-tricies e quindi non è soggetto al D.P.R. 74/2013.
 
Nel caso invece che i due generatori siano al servizio del riscaldamento ambienti ed abbiano circuiti separati fino ai relativi scambiatori, sorge spontanea la domanda su chi ha sottoscritto la dichiarazione di conformità, che per un impianto è riferita all’intero impianto nuovo realizzato. Inoltre, se nel suo complesso l’impianto comprende anche l’accumulo termico, sorge altra spontanea domanda: chi fa la manutenzione dell’accumulo termico? Un terzo manutentore? Quindi mancano elementi essenziali per fornire una risposta precisa, ma si può anticipare che se l’accumulo è utilizzato per l’impianto di riscaldamento non è separabile dall’impianto nel suo complesso, quindi unico installatore, unica dichiarazione di conformità, unico libretto ed unico manutentore, per le motivazioni di cui al primo punto.
 
DOMANDA SU IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
 
Sulla questione compilazione dei Libretti di Impianto degli impianti per la sola produzione di acqua calda sanitaria a servizio di più unità immobiliari quando deve essere barrata la casella “produzione du acqua calda sanitaria”.
 
RISPOSTA La casella va barrata nei seguenti casi:
– generatore di calore con produzione combinata di acqua calda sanitaria;
– generatore di calore per la produzione di sola acqua calda sanitaria al servizio di più utenze residenziali o assimilate (impianto centralizzato per la produzione di acs) o al servizio di edifici con diversa destinazione d’uso.
 
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (es. scaldabagno, scaldacqua, boiler, etc.) al servizio di singole unità immobiliare ad uso residenziale ed assimilate. In tal caso il servizio “produzione acqua calda sanitaria” non risulta presente e pertanto la corrispondente casella non deve essere barrata.
 
DOMANDA SU RCEE
 
RISPOSTA I RCEE sono relativi ai generatori e non ai singoli bruciatori, la verifica del rendimento del generatore si fa alla massima potenza, quindi con tutti bruciatori accesi; comunque stavo proprio verificando questo caso, penso sia il medesimo manutentore. Per ogni generatore si può compilare il relativo RCEE, sono riportati di seguito nella pagina, basta scorrere la barra verso il basso e far salire la pagina.
 
DOMANDA SU SCHEDA 14
 
Nella scheda 14 inserendo come combustibile Gas Metano viene chiesto come dato obbligatorio quello di “acquisti” – non è un dato reperibile
 
RISPOSTA La scheda 14 è stata così impostata dal Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni non possono modificarla, tale scheda vale per più tipologie di combustibile, quindi se il campo “acquisti” è obbligatorio ed il combustibile selezionato è Gas metano di rete, il campo “acquisti” va valorizzato semplicemente con il valore ” 0 “.
 
DOMANDA DI SCHEDA 11.1 CALCOLO TIRAGGIO
 
Nella scheda 11.1 – valore tiraggio/depressione canale da fumo, è un dato obbligatorio, ma in alcuni casi, ad esempio tiraggio forzato non si può calcolare
 
RISPOSTA Anche il campo relativo alla “Depressione nel canale da fumo” nel tracciato file XSD è stato predisposto come campo obbligatorio dal Ministero dello Sviluppo Economico; non è vero che non si possa misurare in generale la “pressione” nel canale da fumo, ma confermando che la misura è richiesta solo per il tiraggio “Naturale”; in caso di tiraggio “Forzato” il campo “Depressione nel canale da fumo” può essere valorizzato con il valore della pressione misurata dallo strumento, tenendo conto del segno, oppure più semplicemente con “0,0”, questo valore non sarà considerato nella fase di accertamento/ispezione;
 
DOMANDA SCHEDA 3
 
Nomina terzo responsabile – dovrebbe essere sdoppiata in base alle successive schede 4 in quanto, solitamente il terzo responsabile, assume tale incarico solamente per i generatori gruppi termici o caldaie.
 
RISPOSTA La nomina terzo responsabile è disciplinata dal D.P.R. 74/2013; per quanto riguarda la scheda 3 vale quanto indicato al p.to 1), ma la scheda 3 va benissimo così com’è stata organizzata dal Ministero in quanto l’incarico di Terzo responsabile è relativo all’impianto termico registrato nel libretto e quindi nel Catasto telematico CIRCE, di qualsiasi tipologia esso sia ed in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013; il Terzo Responsabile è responsabile dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione dell’intero impianto termico registrato nel Libretto di impianto, nonché del rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
 
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MISE
 
Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
 
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2015
 
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il  decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
 
Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.
 
IMPIANTO TERMICO
 
1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”?
 
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
 
 l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
 
Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.  Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
 
– gli edifici residenziali monofamiliari.
– le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
 
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
 
CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
 
2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
 
Il responsabile dell’impianto termico  o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L’Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità  immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali  non locate; l’amministratore, in  caso  di  edifici  dotati  di  impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il  proprietario  o l’amministratore  delegato  in  caso  di  edifici  di  proprietà  di soggetti diversi dalle persone fisiche”. La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull’impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.
 
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da  operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
 
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
 
3. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?
 
L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il…”.
 
Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione:
 
in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;
 
con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;
 
nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.
 
LIBRETTO DI IMPIANTO
 
4. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?
 
Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 – gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.
 
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
 
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
 
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.
 
Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,  vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
 
5. Il DM 10 febbraio 2014 consente al responsabile dell’impianto di selezionare, fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico e, nel caso di successive aggiunte di componenti o apparecchi, di aggiornare il libretto mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nell’ottica di adattare ancora meglio il libretto all’effettiva composizione dell’impianto, è consentito, nel libretto in formato elettronico e, conseguentemente, nella copia conforme stampata su carta, aggiungere ulteriori campi nel caso di un numero di componenti maggiore di quelli riportati nella versione pubblicata in allegato al decreto, e/o eliminare parti di schede non pertinenti all’impianto, che, se lasciate non compilate, potrebbero essere interpretate come omissioni?
 
La risposta è affermativa: se, ad esempio, sono presenti nell’impianto quattro vasi di espansione e due pompe di circolazione, è possibile inserire sotto le righe relative ai tre vasi di espansione VX1, VX2 e VX3 una quarta riga eguale alle preesistenti contrassegnandola con VX4, e duplicare la parte di scheda di cui al punto 6.4 creando un campo per la situazione iniziale e le eventuali successive sostituzioni per la seconda pompa di circolazione. Analogamente, se l’impianto non fornisce un servizio di climatizzazione estiva, o se questo è presente ma non necessita di un sistema di trattamento dell’acqua di raffreddamento, è possibile eliminare la parte 2.5 della scheda 2 che altrimenti, non compilata, darebbe adito a dubbi sulla completa compilazione del libretto (richiesta alla voce B del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2).
 
TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
 
6. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?
 
In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:
 
il termine “senza recupero termico” individua i circuiti con acqua a perdere;
 
il termine “a recupero termico parziale” individua i circuiti  in cui l’acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);
 
il termine “a recupero termico totale ” individua circuiti chiusi.
 
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
 
7. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?
 
I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

 
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.” La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013.
 
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
 
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

 
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”
 
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
 
Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota  “1”  dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
 
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.
 
L’articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all’articolo 2, comma 1.
 
Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di “impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.
 
PERIODICITÀ DELL’INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
 
8. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente?
 
I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l’obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell’esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall’installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.
 
Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.
 
REQUISITI MANUTENTORI
 
9. Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli impianti termici e come li devono dimostrare?
 
Le operazioni di controllo e  manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche  riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:
 
lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 
lettera e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
 
Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
 
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.
 
MACCHINE FRIGORIFERE
 
10. Per gli impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore è sufficiente compilare e tenere aggiornato il libretto di impianto ?
 
Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.
 
11. All’articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, è prescritto che le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Manca però una norma tecnica che prescriva le procedure operative e le condizioni di prova. Come garantire l’affidabilità e la ripetibilità dei risultati ottenuti?
 
Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all’articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l’UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.

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