CRONOTACHIGRAFO – UE: deroga all’applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006
CRONOTACHIGRAFO – UE: deroga all’applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali ed all’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo – chi può usufruirne
Si informa che l’azione sindacale che Confartigianato ha portato avanti negli ultimi mesi per agevolare le PMI e evitare l’impiego del cronotachigrafo, ha ottenuto il risultato sperato.
L’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (in vigore dal 2 marzo scorso), ha infatti introdotto delle modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006 per alcune tipologie di trasporto che sono esentate dall’applicazione del regolamento stesso o per le quali, a livello nazionale, è possibile introdurre delle deroghe alla sua applicazione.
In particolare, è stata aggiunta la lettera a bis) dell’articolo 3 del regolamento n. 561/2006, concernente i trasporti con veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Per tale tipologia di trasporto è, dunque, disposta l’esenzione dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo per i veicoli interessati, ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività .
Va, comunque, precisato che la tipologia di trasporto descritta si riferisce esclusivamente a fattispecie in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari (compresi beni, materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato) finalizzati all’utilizzo degli stessi nell’ambito della professione che costituisce l’attività principale del conducente.
ESEMPIO – il conducente di un veicolo appartenente ad un’impresa commerciale che, pur entro un raggio di cento chilometri, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita, non è esente dal rispetto delle disposizioni del regolamento n. 561/2006, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un’impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo.